La definizione di Tratta degli esseri umani, internazionalmente riconosciuta, che riprende quasi integralmente la definizione contenuta nel Protocollo di Palermo del 2000, è quella riportata dalla Direttiva UE 2011/36 che include:
«Il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’alloggio o l’accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell’autorità su queste persone, con la minaccia dell’uso o con l’uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l’inganno, l’abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l’offerta o l’accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra, a fini di sfruttamento».
Sfruttamento sessualeE’ l’atto di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà costringendola a prostituirsi, mantenendola in uno stato di soggezione realizzata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
Sfruttamento lavorativoL’attività lavorativa è caratterizzata da sfruttamento, quando viene prestata mediante violenza, minaccia, intimidazione o approfittando dello stato di bisogno, di vulnerabilità o di necessità dei lavoratori. Si può parlare di sfruttamento lavorativo quando si verifica la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze: